La Cassazione Civile ha rigettato quanto sostenuto con precedente sentenza dalla Corte d’Appello di Salerno (23/04/2015) e ha stabilito che in materia di diritto d’autore, l’art. 98 della l. 633 del 1941, secondo cui il ritratto fotografico eseguito su commissione può essere riprodotto o fatto riprodurre dal soggetto fotografato senza il consenso dell’autore, non è applicabile in via analogica a tutte le altre opere riproduttive del ritratto, quali quelle pittoriche o scultoree, poiché in esse assume rilievo prevalente l’apporto creativo dell’autore (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza 07/02/2020, n. 2981).
Flora Fiume